Art. 550 c.c. — Lascito eccedente la porzione disponibile
[1]Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali e' stata assegnata la nuda proprieta' della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprieta' della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualita' di erede.
[2]La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprieta' di una parte eccedente la disponibile.
[3]Se i legittimari sono piu', occorre l'accordo di tutti perche' la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
[4]Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprieta' e' stato disposto con donazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva