Art. 678 c.c.Accrescimento nel legato di usufrutto

[1]Quando a piu' persone e' legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.

[2]Se non vi e' diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art678 · fonte su Normattiva