Art. 744 c.c. — Perimento della cosa donata
Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Legato - Perdita incolpevole del bene - Esclusione del valore dal computo della massa - Fondamento.
In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.
Riguarda ancheart. 553 Codice civileart. 556 Codice civileart. 562 Codice civile
Precedenti: 666647-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.
Rv. 677352-03
Collegamenti
Art. 562 — Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario e' in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si…
Art. 1017 — Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.…
Art. 797 — Garanzia per evizione
Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione…
Art. 791 — Condizione di riversibilita'
Il donante puo' stipulare la riversibilita' delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione e' fatta con generica indicazione della riversibilita'…
Art. 793 — Donazione modale
La donazione puo' essere gravata da un onere. Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso…
Art. 751 — Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione. Quando tale danaro non basta e…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La regolamentazione data all'ipotesi di società contratta tra il defunto e l'erede, ha fatto sorgere molti dubbi, perchè è stato osservato che, in pratica, le società tra genitori e figli sono società di fatto regolate dalla fiducia e dalla buona fede, ed è difficile che risultino da atto di data certa. Perciò l'erede, che ha per lungo tempo collaborato attivamente col de cuius alla vita di un'impresa, alla morte di quest'ultimo dovrebbe conferire anche gli utili del proprio lavoro. È stata perciò ritenuta preferibile la soppressione della norma, considerando che essa è assorbita dall'art. 276 del progetto - cioè dall'art.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 360
Quanto all'art. 744, mi sono posto il problema se, di fronte al nuovo principio fissato nell'art. 750, per il quale anche le cose mobili devono essere imputate secondo il loro valore al tempo dell'aperta successione, fosse giustificato che l'esenzione dalla collazione per effetto del perimento per causa non imputabile al donatario non si estendesse alle cose deperibili con l'uso. Ho considerato che tale diverso trattamento delle cose deperibili non era effetto giustificato, dato che anche in tale ipotesi la causa che produce il perimento della cosa fa venir meno nel patrimonio del donatario quel valore che, senza la causa stessa, vi si sarebbe trovato al momento dell'apertura della successione. Tanto più poi che, se la cosa fosse deperita con l'uso in maniera tale da perdere ogni valore venale, il donatario, per il criterio dell'art. 750, nulla sarebbe tenuto a conferire, benchè ne avesse, interamente goduto. Ho formulato perciò in termini generali l'art. 744, in maniera che esso trovi applicazione qualunque sia la natura del bene donato. Ho, inoltre, nel nuovo testo, modificato la formulazione dell'art. 291 del testo precedente, coordinandola con quella degli articoli 673 e 1218.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 361
il quale pone il principio generale che solo le donazioni dirette o indirette devono essere comprese nella collazione, e non altri cespiti legittimamente conseguiti nei confronti del defunto. Sono però stato contrario alla soppressione della disposizione, perchè avrebbe fatto sorgere in pratica dubbi assai gravi. La disposizione - conservata nell'art.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 737
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art744 · fonte su Normattiva