Art. 563 c.c.Effetti della riduzione della donazione

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[1]Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati ((e non sono trascorsi venti anni dalla donazione)), il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

[2]L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta ((, entro il termine di cui al primo comma,)) la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

[3]Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

[4]((Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione)).

Testo vigente dal 15 maggio 2005 al 29 dicembre 2005 · versione 189 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art563 · fonte su Normattiva