Art. 792 c.c. — Effetti della riversibilita'
[1]Il patto di riversibilita' produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione e' stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
[2]E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva