Art. 570 c.c.Successione dei fratelli e delle sorelle

[1]A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

[2]I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art570 · fonte su Normattiva