Art. 570 c.c. — Successione dei fratelli e delle sorelle
[1]A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
[2]I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva