Art. 573 c.c. — Successione dei figli
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Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva