Art. 574 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel regolare il concorso dei genitori o degli ulteriori ascendenti con i fratelli e le sorelle (art. 571) sono tornato ai criteri del codice del 1865, fissando in un terzo, anzichè in un quarto, come faceva il progetto, la quota minima spettante ai primi (art. 740). Tale trattamento è in dipendenza di quello fatto in materia di successione necessaria dall'articolo 538, che riserva a favore degli ascendenti, quando non concorrano con altri legittimari, un terzo del patrimonio. Ho inoltre modificato l'ultimo comma nel senso di ammettere la devoluzione agli ulteriori ascendenti, non soltanto quando i genitori manchino o siano indegni, ma in tutti i casi in cui non possano o non vogliano accettare l'eredità. Infatti, benchè la devoluzione agli ascendenti ulteriori in mancanza dei genitori e in concorso con fratelli non sia dal punto di vista formale una tipica ipotesi di rappresentazione, tuttavia non vi è dubbio che le sono comuni i criteri direttivi e i principi informatori di questa. È apparso perciò coerente statuire che la devoluzione agli ascendenti prevalga all'accrescimento a favore dei fratelli, non solo in caso di premorienza, assenza, indegnità di entrambi i genitori, ma anche in caso di loro rinunzia. Nell'ultimo comma ho chiarito in maniera esplicita che la quota da devolversi agli ascendenti è quella che sarebbe spettata a un solo genitore, ove l'altro non fosse venuto alla successione, escludendo così l'altra possibile interpretazione secondo la quale agli ascendenti sarebbe spettata la quota che avrebbe avuta uno dei genitori in concorso con l'altro. DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 276
Nell'art. 574 ho mantenuta la regola del progetto definitivo, secondo la quale i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono la metà della quota che conseguono i legittimi (quota facti): senonchè mi sono preoccupato della possibilità che nel concorso di parecchi figli naturali e di un solo figlio legittimo, questi consegua, per l'applicazione del criterio della quota facti, meno di un terzo dell'eredità, che è la quota minima garentita, per lo stesso caso di concorso, al gruppo dei figli legittimi nella successione necessaria. Per evitare una simile incongruenza ho stabilito che i figli legittimi complessivamente considerati hanno in ogni caso diritto a una quota rigida, corrispondente a quella a cui hanno diritto a titolo di riserva. Era stato anche suggerito di rendere possibile il pagamento da parte dei figli legittimi della porzione spettante ai figli naturali anche in beni mobili ereditari a giusta stima. Non mi è sembrato opportuno modificare il sistema del progetto, riprodotto dal codice del 1865, che ammette il pagamento con danaro o beni immobili; invero l'immobile ha un valore sufficientemente stabile e può quindi surrogare danaro come mezzo di pagamento, mentre, se si estendesse la facoltà di pagamento a qualsiasi bene ereditario, si potrebbe in taluni casi imporre ai figli naturali un sensibile sacrificio economico.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art574 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 277
Non è stata più prevista in un apposito articolo la successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, poichè si tratta di un caso di successione per rappresentazione già regolato dall'art. 468: pertanto l'art. 118 del progetto è stato soppresso.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 278