Art. 574 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE "AB INTESTATO" - FIGLI NATURALI - CONCORSO CON I FIGLI LEGITTIMI - APPLICABILITA' DELLA ABROGATA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE DEL 1942 - ATTRIBUZIONE DELLA META' DELLA QUOTA CONSEGUITA DAI FIGLI LEGITTIMI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RIPETTO A QUESTI ULTIMI - RITENUTA RAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA - CRITERI PER LA SUA VALUTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i diritti successori dei figli naturali in concorso con i figli legittimi, debbono essere valutate non alla luce dei criteri direttivi della successiva riforma del diritto di famiglia, bensi' nel contesto storico che aveva prodotto la norma stessa, rifacendosi all'art. 30, terzo comma, Cost. come interpretato dalla Corte anteriormente alla Novella del 1975, e cioe' quale comando di detta parificazione soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia legittima, intesa nel senso stretto considerato dalla norma costituzionale medesima. Non puo' quindi ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza (v. massima A) la abrogata disposizione del codice del 1942 - tuttora applicabile al caso di specie, la quale, nel concorso "ab intestato" di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a questi ultimi meta' della quota che conseguono i legittimi, anziche' un pari diritto ereditario. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975 n. 151). - Nello stesso senso, riguardo alla divisione tra figli legittimi e naturali, v. S. n. 168/1984; per l'interpretazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., v. S. n. 79/1969, 50/1973, 82/1974.
Riguarda ancheart. 187 legge 151/1975
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art574 · fonte su Normattiva