Art. 576 c.c. — Successione dei soli figli naturali
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In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva