Art. 578 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 123 del testo precedente ammetteva che il figlio naturale succedesse all'ascendente legittimo immediato del suo genitore nel caso di premorienza di questo, qualora l'ascendente non avesse lasciato nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè altri parenti legittimi entro il terzo grado. Tale disposizione, non in armonia con le altre dettate in tema di rappresentazione e in altri casi (cfr. art. 571) analoghi, nelle quali la premorienza del primo, chiamato non è considerata a parte, ma rientra nella generica previsione ch'egli non possa o non voglia accettare, mi è sembrata d'ingiustificato rigore e non sorretta da nessuna ragione sufficiente, cosicchè non era da escludersi ch'essa sarebbe stata interpretata estensivamente. Ho pertanto preferito chiarire nel nuovo testo (art. 577) che il figlio naturale succede all'ascendente legittimo - ferme le altre condizioni poste nel progetto - del genitore quando questi non possa o non voglia accettare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 279
A proposito della successione dei genitori al figlio naturale (art. 578), era stato espresso l'avviso di escludere il diritto di successione quando il rapporto di filiazione sia stato accertato in seguito a dichiarazione giudiziale, non sembrando giusto ammettere a godere dell'eredità un genitore che evidentemente non ha voluto riconoscere il figlio, tanto che è stata necessaria una sentenza. Non ho stimato conveniente seguire questa proposta, poichè, una volta stabilito il rapporto di filiazione naturale, sia in virtù del riconoscimento, sia in forza della dichiarazione giudiziale, esso non può non avere tutti i suoi effetti. Sarebbe ingiusta infatti che il rapporto di filiazione produca diritti a favore del figlio e non anche a favore del genitore, e perciò la deroga al principio che assimila, dal punto di vista degli effetti, il riconoscimento alla dichiarazione, non sarebbe perfettamente giustificata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 280
Ha incontrato favore l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai i riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per «qualità degli eredi» si deve intendere non «qualità ereditaria», ma «grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi». Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865. poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questi non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati. DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art578 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 281