Art. 578 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONI - COD. CIV., ART. 578 - ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIONE DEL FRATELLO NATURALE RICONOSCIUTO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo sfornita del necessario carattere di pregiudizialita` rispetto alla definizione del giudizio a quo, dal momento che la disposizione impugnata disciplina la successione dei genitori al figlio naturale, laddove nel giudizio di merito nessun soggetto appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato all'eredita`, unico successibile ex lege essendo, alla stregua della normativa vigente, lo Stato. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., dell'art. 578 cod. civ., nella parte in cui non comprende, tra i chiamati alla successione legittima del figlio naturale, in mancanza di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto che sia stato procreato dalla stessa persona; e cio` sia non concorrendo altri parenti, sia concorrendo il genitore naturale).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art578 · fonte su Normattiva