Art. 579 c.c.Concorso del coniuge e dei genitori

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[1]Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.

[2]Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.40

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1975, n. 151

40

La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 52 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art579 · fonte su Normattiva