Art. 58 c.c.Dichiarazione di morte presunta dell'assente

[1]Quando sono trascorsi ((cinque)) anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

[2]In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.

[3]Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 344 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art58 · fonte su Normattiva