Art. 582 c.c.
[1]Concorso del coniuge con ascendenti ((...)), fratelli e sorelle.
[2]Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti ((...)) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva