La quota di usufrutto del coniuge, in concorso con discendenti legittimi, stabilita nella misura della metà, e sembrata eccessiva, specialmente nel caso in cui sono chiamati alla successione parecchi figli, poichè la quota di questi si verrebbe a ridurre a proporzioni troppo limitate, con maggiori pericoli per i figli di primo letto. Tenendo conto di queste preoccupazioni, ho mantenuto la quota di usufrutto nella misura della metà, se concorre con il coniuge un solo figlio; l'ho ridotta a un terzo, negli altri casi (art. 581). Ho poi completato il secondo comma dell'art. 124 del progetto definitivo, il quale, considerando l'ipotesi di concorso tra coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle, attribuiva metà dell'eredità al coniuge, ma non determinava i criteri coi quali doveva essere attribuita l'altra metà agli ascendenti e ai fratelli e sorelle. Per determinare tali criteri ho richiamato l'art. 571 nel suo principio fondamentale (divisione per capi), garentendo agli ascendenti una quota rigida nella misura di un quarto, corrispondente a quella che gli ascendenti hanno diritto di conseguire in concorso con il coniuge e con figli naturali (art. 575). DELLA SUCCESSIONE DELLO STATO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 283
Erano stati proposti in relazione ai due articoli del progetto definitivo (128 e 129) che formavano questo capo, alcuni emendamenti dei quali si è potuto tenere un conto relativo, data la trasformazione della natura giuridica dell'istituto alla quale dianzi si è accennato. D'altro lato, in relazione a siffatta trasformazione si è dovuto notevolmente modificare il contenuto delle disposizioni ricordate. Così ho messo in evidenza che lo Stato è l'ultimo successibile ex lege e che la successione dello Stato ha caratteristiche anomale rappresentate principalmente dalla non necessità di un'accettazione per l'acquisto dei beni, dall'impossibilità giuridica di una rinunzia da parte dello Stato (dato che altrimenti i beni ereditari potrebbero diventare res nullius), dalla responsabilità intra vires dello Stato, indipendentemente dal beneficio d'inventario. Delle successioni testamentarie. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 284
Ampie discussioni ha suscitate la definizione del testamento, contenuta nell'art. 130 del progetto definitivo. Ha incontrato favore il principio che nel testamento possano essere contenute disposizioni di carattere giuridico non aventi natura patrimoniale e che esse abbiano efficacia anche in mancanza di quelle di contenuto patrimoniale. Senonchè la formula del progetto ministeriale non è stata ritenuta soddisfacente, sia perchè le disposizioni non patrimoniali, considerate distintamente dalle patrimoniali, assumerebbero rispetto a queste ultime una posizione sussidiaria, sia perchè sussisterebbe una certa contraddizione tra la prima parte del testo. In cui si pone come carattere essenziale del testamento il contenuto patrimoniale, e la seconda parte, che ammette la figura del testamento anche se manca il contenuto patrimoniale. È stata pertanto proposta una disposizione che definisca il testamento come l'atto col quale taluno dichiari la sua volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico, abbiano o no contenuto patrimoniale. L'attento riesame della questione mi ha indotto a conservare il criterio del progetto definitivo. Non mi è sembrato indifferente riconoscere la natura di testamento a un atto che non contenga disposizioni patrimoniali. Il testamento, nella sua nozione tradizionale e nella sua funzione pratica, è l'atto con cui si provvede alla destinazione dei beni post mortem. Esso può contenere disposizioni non patrimoniali, ma ciò indubbiamente costituisce una mera accidentalità, a prescindere dal fatto che sono poche le dichiarazioni di volontà non patrimoniali che la legge consente siano contenute nel testamento. La diversa importanza delle due specie di disposizioni non è priva di conseguenze giuridiche, poichè diverso è il regime a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali rispetto a quelle non patrimoniali. Per le prime si applica tutta la disciplina del testamento e dal lato formale e dal lato sostanziale; per le seconde, invece, si esige bensì la forma testamentaria, ma, in quanto alla loro intrinseca validità ed efficacia, devono osservarsi le norme sostanziali proprie dei singoli negozi, le quali possono divergere da quelle dettate dalla legge per disciplinare il contenuto patrimoniale del testamento. Pertanto, porre sullo stesso piano le due specie di disposizioni oscurerebbe questa diversità di regime giuridico, che occorre invece mettere in evidenza. Per evitare tuttavia l'apparente contraddizione tra il primo e il secondo comma, ho ritenuto opportuno di modificare quest'ultimo in modo che ne emerga chiaro il concetto, già, del resto, insito alla precedente formulazione, che in mancanza di disposizioni patrimoniali si può parlare di atto rivestito delle forme testamentarie, ma non di testamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 285