Art. 59 c.c.
Termine per la rinnovazione dell'istanza
L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Termine per la rinnovazione dell'istanza
L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art59 · fonte su Normattiva