Art. 595 c.c. — Coniuge del binubo
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[1]Il coniuge del binubo non puo' ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, piu' di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.
[2]L'eccedenza di cui e' stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva