Art. 597 c.c. — Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva