Art. 6 c.c.Diritto al nome

[1]Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.

[2]Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

[3]Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art6 · fonte su Normattiva