Art. 629 c.c.
Disposizioni a favore dell'anima
[1]Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
[2]Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.
[3]Il testatore puo' designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva