Art. 63 c.c.Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

[1]Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

[2]Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

[3]Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.

[4]In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art63 · fonte su Normattiva