Art. 114
[1]La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termine degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo codice.
[2]Fino al 30 giugno 1942 non puo' essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva