Art. 630 c.c. — Disposizioni a favore dei poveri
[1]Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
[2]La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non puo' o non vuole accettare l'incarico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva