Art. 663 c.c. — Legato imposto a un solo erede
[1]Se l'obbligo di adempiere il legato e' stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo e' tenuto a soddisfarlo.
[2]Se e' stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volonta' del testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva