Art. 670 c.c.
Legato di prestazioni periodiche
[1]Se e' stata legata una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorche' fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato pero' non puo' esigersi se non dopo scaduto il termine.
[2]Si puo' tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva