Art. 670 c.c.Legato di prestazioni periodiche

[1]Se e' stata legata una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorche' fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato pero' non puo' esigersi se non dopo scaduto il termine.

[2]Si puo' tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art670 · fonte su Normattiva