Art. 673 c.c.
Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione
[1]Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.
[2]L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva