Art. 673 c.c.Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione

[1]Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.

[2]L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art673 · fonte su Normattiva