Art. 674 c.c.
Accrescimento tra coeredi
[1]Quando piu' eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
[2]Se piu' eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
[3]L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta' del testatore.
[4]E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva