Il principio, accolto dal progetto, che il matrimonio contratto dal coniuge della persona dichiarata morta debba cadere in caso di ritorno di quest'ultima, in ossequio all'indissolubilità del matrimonio, è stato in generale approvato (art. 68). Anzi, per porre vieppiù in risalto l'insorgente invalidità del secondo matrimonio, è stato suggerito di stabilirne la nullità, qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza. Non ho avuto difficoltà a parlare di nullità anzichè di impugnabilità, senza peraltro innovare al sistema generale delle impugnative in materia matrimoniale. Ciò, del resto, risulta chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 117. È stata poi semplificata la formula proposta, eliminandosi l'accenno all'accertamento giudiziale della cessazione dell'assenza, dovendo questo farsi in ogni caso dal giudice dinanzi al quale è impugnato il secondo matrimonio. DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 81
Una notevole innovazione e stata apportata in questo capo, distinguendosi nettamente l'ipotesi della successione alla quale sarebbe chiamata una persona assente, da quella della successione alla quale sarebbe chiamata una persona presunta morta. Le due ipotesi dal progetto definitivo erano accomunate nella disposizione dell'art. 76, il quale, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, riconnetteva alla petizione di eredità, esperibile contro coloro che avessero raccolto l'eredita, nel caso che venisse provata l'esistenza della persona, il normale effetto della restituzione integrale del compendio ereditario, donde la conseguenza dell'obbligo della cauzione per coloro ai quali l'eredità fosse devoluta in mancanza della persona esserne o presunta morta. Ora non è sembrato logico assimilare la situazione creata dalla assenza a quella creata dalla dichiarazione di morte, poichè questa, per la sua stessa natura, importa lo scioglimento e la definizione di tutti i rapporti, come se si trattasse di morte reale. In base a questo concetto, mentre è stato conservato nell'articolo 71, per il caso dell'assenza, il normale effetto della petizione di eredità, invece nell'art. 73, per l'ipotesi di morte presunta, sono stati limitati gli effetti dell'azione al recupero dei beni nello stato in cui si trovano. In conseguenza di questa distinzione, sono stati assoggettati all'obbligo della cauzione soltanto coloro che raccolgono la successione in luogo dell'assente, poichè nell'altra ipotesi è sembrata una misura cautelare sufficiente la sola formazione dell'inventario. Naturalmente, la cauzione data a tutela dei diritti dell'assente resta sciolta quando in seguito sopravvenga la dichiarazione di morte dell'assente stesso. Quanto ai frutti, è stato stabilito l'obbligo della restituzione dal giorno della costituzione in mora, in conformità al criterio da osservarsi per la restituzione dei frutti dei beni propri dell'assente e del presunto morto. È da notare che negli articoli 69, 70 e 71 è stata evitata espressione «persona dichiarata assente» ed invece è stata usata l'altra «persona di cui si ignora la esistenza», e ciò al fine di comprendere nell'ambito di queste norme la persona scomparsa anche nella fase antecedente alla dichiarazione di assenza o alla dichiarazione di morte.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 82