Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio ((nato nel matrimonio)), spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima del 1° luglio 1939.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva