Art. 693 c.c.Diritti e obblighi dell'istituito

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[1]L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

[2]All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.

[3]Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorita' giudiziaria puo' nominare, anche d'ufficio, un amministratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art693 · fonte su Normattiva