Art. 693 c.c. — Diritti e obblighi dell'istituito
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[1]L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
[2]All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.
[3]Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorita' giudiziaria puo' nominare, anche d'ufficio, un amministratore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva