Art. 696 c.c.Devoluzione al sostituito

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[1]L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

[2]Se la sostituzione e' a favore dei figli dell'istituito e questi muore senza lasciare prole, i beni si trasmettono ai suoi successori legittimi o testamentari.

[3]Se la sostituzione e' a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, questi acquista definitivamente la proprieta' dei beni.

[4]Se l'istituito premuore al testatore o e' incapace o indegno o rinunzia, l'eredita' si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art696 · fonte su Normattiva