Art. 696 c.c. — Devoluzione al sostituito
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[1]L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
[2]Se la sostituzione e' a favore dei figli dell'istituito e questi muore senza lasciare prole, i beni si trasmettono ai suoi successori legittimi o testamentari.
[3]Se la sostituzione e' a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, questi acquista definitivamente la proprieta' dei beni.
[4]Se l'istituito premuore al testatore o e' incapace o indegno o rinunzia, l'eredita' si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva