Art. 696 c.c. — Devoluzione al sostituito
[1]((L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
[2]Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva