Art. 457 c.c.Delazione dell'eredita'

[1]L'eredita' si devolve per legge o per testamento.

[2]Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

[3]Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art457 · fonte su Normattiva