Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni. 97 <!-- pag. 98 --> Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
Cass. civ. n. 16594/2025Sez. 3Rv. 675017-01
Riguarda ancheart. 459 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 81 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 647819-01
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro ereditario - Sepolcro gentilizio o familiare - Distinzione - Regime.
Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa.
Cass. civ. n. 15432/2025Sez. 2Rv. 675876-01
Riguarda ancheart. 822 Codice civileart. 823 Codice civileart. 824 Codice civileart. 74 Codice civile
Precedenti: 649495-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Cass. civ. n. 14668/2025Sez. 3Rv. 674982-02
Riguarda ancheart. 459 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670501-01, 667175-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Cass. civ. n. 14288/2025Sez. 3Rv. 674702-01
Riguarda ancheart. 459 Codice civileart. 460 Codice civileart. 470 Codice civileart. 475 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 649422-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto.
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Cass. civ. n. 390/2025Sez. 2Rv. 673498-01
Riguarda ancheart. 459 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 647819-01, 619967-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).