Art. 697 c.c. — Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 691 — Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.…
Art. 128
Sostituzione fedecommissaria (articolo 45 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. L'imposta, nel caso previsto dall'articolo 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto…
Art. 2807 — Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto cio' che non e' regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.…
Art. 777 — Applicabilita' delle norme agli altri casi d'inventario
Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita' speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.…
Art. 692 — Sostituzione fedecommissaria
… proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore …
Art. 920 — Norme applicabili
… disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Due osservazioni sono state formulate sull'art. 696, relativo alla devoluzione dell'eredità al sostituito. La prima, di carattere formale, non è stata accolta, poichè è tecnicamente più preciso dire «l'eredità si devolve» anzichè «si devolvono i beni». Ho invece adoperato la locuzione «i beni si trasmettono» nel secondo comma dell'articolo, dove effettivamente non viene più in considerazione l'eredità come universitas, ma i beni singoli come elementi del patrimonio dell'istituito, trasmissibili ai suoi eredi. Con l'altro rilievo, di carattere sostanziale, si sarebbe voluto stabilire che, se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, la proprietà dei beni non si acquista definitivamente dallo stesso istituito, come dispone il testo dell'articolo, ma invece da quell'altro ente pubblico che ha raccolto i beni dell'ente estinto, a norma delle disposizioni sull'estinzione delle persone giuridiche. Ma non mi è sembrato opportuno convenire in questa proposta, la quale avrebbe portato a disporre coattivamente una sostituzione a favore di un ente diverso da quello voluto dal testatore. Naturalmente, non resta escluso che la soluzione proposta possa essere adottata nel caso in cui non si abbia vera e propria estinzione dell'ente, ma bensì una semplice trasformazione, che non fa cessare la personalità dell'ente stesso. Di un'altra modificazione occorre dar conto. L'art. 234 del progetto definitivo dichiarava la sostituzione lesiva della legittima valida soltanto per la parte disponibile. Questa disposizione è stata ritenuta superflua. Aderendo al rilievo, non ho avuto difficoltà a sopprimere la norma, in quanto il principio della validità parziale di una difetta sostituzione risulta implicitamente dall'art. 692, che ammette il fedecommesso nei limiti della disponibile. DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 334
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art697 · fonte su Normattiva