Art. 698 c.c. — Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale e' lasciato a piu' persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualita', ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva