Art. 702 c.c. — Accettazione e rinunzia alla nomina
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[1]L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
[2]L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.
[3]L'autorita' giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva