Ordinanza n. 199/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 42Costituzione
- art. 473Codice civile
- art. 1legge 192/2000
- art. 13legge 127/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice
civile promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fallisi
Vito ed altri e la Fondazione "Frazzetto" ed altri, iscritta al
n. 107 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di Fallisi Giuseppe nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Cesare Massimo Bianca per Fallisi Giuseppe e
l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 il
Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
dell'art. 600 del codice civile, "nella parte in cui secondo la
costante interpretazione giurisprudenziale - il termine per la
proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorre,
nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione
anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia
venuto a conoscenza";
che il giudizio a quo è stato promosso dagli eredi legittimi
nei confronti di una fondazione istituita erede universale con
testamento pubblico;
che gli attori nel giudizio a quo hanno chiesto la
declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 600 del codice
civile, della disposizione testamentaria a favore della fondazione,
in quanto l'istanza per il riconoscimento della stessa era stata
presentata otto giorni dopo il decorso del termine di un anno dalla
eseguibilità del testamento ossia, secondo quella che il rimettente
definisce costante interpretazione giurisprudenziale, dal momento
dell'apertura della successione nel caso di testamento pubblico;
che il rimettente precisa che l'istanza di riconoscimento,
pur essendo stata presentata dopo il decorso di un anno dall'apertura
della successione, era stata comunque presentata entro l'anno dalla
conoscenza della disposizione testamentaria e dall'accettazione
dell'ufficio da parte degli esecutori testamentari, che avevano
provveduto alla costituzione della fondazione secondo le previsioni
dello stesso testamento;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 600 del codice civile, così come interpretato dalla
giurisprudenza, proprio in quanto il termine di un anno per la
presentazione dell'istanza di riconoscimento decorre dall'apertura
della successione anziché dal momento della conoscenza della
disposizione testamentaria che, nel caso di specie, si avrebbe con
l'accettazione della nomina da parte dell'esecutore testamentario che
avviene con gli adempimenti previsti dall'art. 702 del codice civile;
che, secondo il rimettente, la norma censurata, in violazione
dell'art. 2 della Costituzione, comprimerebbe i diritti della
personalità "sia del de cuius che dell'ente da questi istituito",
privilegiando i diritti patrimoniali dei successibili rispetto ai
principi di solidarietà che trovano espressione con l'istituzione di
una fondazione le cui finalità corrispondano a pubblico interesse;
che l'art. 600 del codice civile sarebbe inoltre in contrasto
con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, facendo decorrere un termine di decadenza, al cui
inutile spirare è connessa l'inefficacia della disposizione a favore
dell'ente non riconosciuto, ancor prima che l'ufficio dell'esecutore
testamentario abbia avuto inizio con gli adempimenti previsti
dall'art. 702 del codice civile, ben potendosi, peraltro, verificare
l'ipotesi che l'arco temporale considerato dalla disposizione in
esame sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato
dell'esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle
disposizioni testamentarie;
che la questione sarebbe rilevante, vertendosi, nel caso di
specie, in ipotesi di testamento pubblico ed essendo l'istanza per il
riconoscimento stata presentata oltre l'anno dall'apertura della
successione, sebbene entro l'anno dalla conoscenza della disposizione
testamentaria e dall'accettazione da parte degli esecutori
dell'ufficio;
che la rilevanza non sarebbe esclusa dalla abrogazione
dell'art. 600 del codice civile avvenuta in data successiva
all'introduzione del giudizio a quo in virtù del disposto della
legge n. 192 del 2000, perché la retroattività ivi prevista non
potrebbe spingersi oltre i limiti del diritto quesito, con la
conseguenza della perdurante applicazione del suddetto art. 600;
che, peraltro, la intervenuta abrogazione dell'art. 600 del
codice civile consentirebbe, ad avviso del giudice a quo di ritenere
positivamente recepito un principio generale, espressione
dell'esigenza di eliminare qualsiasi ostacolo alla realizzazione
della volontà del testatore, in conformità ai valori della mutata
coscienza sociale;
che si è costituito in giudizio uno degli attori nel
giudizio a quo, per chiedere che la questione sollevata sia
dichiarata inammissibile o, in ogni caso, infondata;
che la difesa della parte ha contestato anzitutto
l'ammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione
sarebbe stata notificata alle parti costituite nel giudizio a quo, ma
non alla convenuta rimasta contumace in quel giudizio, ed ha
rilevato, nel merito, che il termine previsto dall'art. 600 del
codice civile sarebbe congruo, assicurando in un tempo ragionevole lo
scioglimento del dubbio sulla destinazione dei beni e rispondendo
anche all'esigenza di tutela degli interessi degli eredi legittimi,
ricavabile dall'art. 42, quarto comma, della Costituzione;
che, secondo la difesa della parte, la norma impugnata non
prescinderebbe dalla conoscibilità, in quanto la eseguibilità del
testamento, da cui dipende la decorrenza del termine, presuppone la
pubblicazione del testamento e quindi proprio la sua conoscibilità,
assicurando che il decorso del termine muova da un fatto obiettivo e
non da una situazione psichica del soggetto;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta
infondatezza della questione;
che la difesa erariale rileva, anzitutto, che le
disposizioni, ormai abrogate, richiedenti il previo riconoscimento
della personalità giuridica ai fini dell'efficacia degli atti di
liberalità sia inter vivos che mortis causa disposti a favore di
enti non riconosciuti erano ispirate al principio di favorire, nella
destinazione delle risorse economiche del paese, l'impiego in
attività produttive, impedendo, peraltro, che i testatori, violando
fondamentali principi di umanità, compissero ingiustificate
elargizioni in danno a congiunti in stato di indigenza;
che, secondo la difesa erariale, la fissazione di un termine
decadenziale di decorrenza certa, legato a situazioni oggettive,
avrebbe risposto all'esigenza di contemperare il rispetto della
volontà del de cuius con gli interessi dell'economia nazionale e con
quelli dei successibili;
che comunque, secondo la difesa erariale, l'art. 600 del
codice civile non precisa quale sia il momento dell'eseguibilità del
testamento pubblico, dovendo tale nozione essere ricavata da altre
norme e principi del codice in via di interpretazione, per cui la
censura del rimettente si risolverebbe nel dolersi dell'insegnamento
secondo il quale anche nel caso di nomina di esecutori testamentari
il testamento pubblico è eseguibile prima degli adempimenti previsti
dall'art. 702 del codice civile, e quindi in una questione di
interpretazione.
Considerato che il giudice a quo dubita - in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione - della legittimità costituzionale
dell'art. 600 del codice civile, "nella parte in cui - secondo la
costante interpretazione giurisprudenziale - il termine per la
proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorre,
nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione
anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia
venuto a conoscenza";
che l'art. 600 del codice civile è stato abrogato
dall'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192 (Modifica
dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo
473 del codice civile);
che l'abrogazione dell'art. 600 del codice civile è
intervenuta in data successiva all'introduzione del giudizio a quo,
con la conseguenza della perdurante applicazione del suddetto
art. 600 alla fattispecie in questione;
che la ragione di inammissibilità relativa alla mancata
notifica dell'ordinanza di rimessione alla convenuta rimasta
contumace nel giudizio a quo, eccepita nella memoria della parte e
non più risollevata, può ritenersi superata per effetto della
successiva notifica dell'ordinanza di rimessione a tutte le parti,
anche contumaciali, del giudizio a quo;
che l'art. 600 del codice civile non precisa quale sia il
momento dell'eseguibilità del testamento pubblico;
che il rimettente ritiene che vi sia una costante
interpretazione giurisprudenziale per cui il termine per la
proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorra
dal momento della morte del testatore;
che la suddetta affermazione è in realtà contenuta in una
risalente sentenza della Corte di cassazione che tratta della
questione solo incidentalmente (Corte di Cassazione - sezione II -
5 luglio 1962, n. 1724);
che, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale non può
dirsi tanto consolidato da assurgere a diritto vivente;
che la nozione di eseguibilità del testamento pubblico di
cui all'art. 600 del codice civile deve essere ricavata da altre
norme contenute nel Codice e dai principi ispiratori;
che la motivazione dell'ordinanza di rimessione fa perno
sull'ipotesi in cui l'arco temporale considerato dall'art. 600 del
codice civile sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato
dell'esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle
disposizioni testamentarie, così da impedire o rendere
eccessivamente difficile la presentazione dell'istanza di
riconoscimento;
che la suddetta condizione non sembra ricorrere nel caso di
specie e che, comunque, dall'ordinanza non emergono indicazioni di
sorta;
che la motivazione sulla rilevanza della questione appare nel
complesso contraddittoria e comunque insufficiente, non consentendo a
questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale
condizione di proponibilità;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte