Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice

civile promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dal

Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fallisi

Vito ed altri e la Fondazione "Frazzetto" ed altri, iscritta al

n. 107 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Fallisi Giuseppe nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Cesare Massimo Bianca per Fallisi Giuseppe e

l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 il

Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

dell'art. 600 del codice civile, "nella parte in cui secondo la

costante interpretazione giurisprudenziale - il termine per la

proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorre,

nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione

anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia

venuto a conoscenza";

che il giudizio a quo è stato promosso dagli eredi legittimi

nei confronti di una fondazione istituita erede universale con

testamento pubblico;

che gli attori nel giudizio a quo hanno chiesto la

declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 600 del codice

civile, della disposizione testamentaria a favore della fondazione,

in quanto l'istanza per il riconoscimento della stessa era stata

presentata otto giorni dopo il decorso del termine di un anno dalla

eseguibilità del testamento ossia, secondo quella che il rimettente

definisce costante interpretazione giurisprudenziale, dal momento

dell'apertura della successione nel caso di testamento pubblico;

che il rimettente precisa che l'istanza di riconoscimento,

pur essendo stata presentata dopo il decorso di un anno dall'apertura

della successione, era stata comunque presentata entro l'anno dalla

conoscenza della disposizione testamentaria e dall'accettazione

dell'ufficio da parte degli esecutori testamentari, che avevano

provveduto alla costituzione della fondazione secondo le previsioni

dello stesso testamento;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 600 del codice civile, così come interpretato dalla

giurisprudenza, proprio in quanto il termine di un anno per la

presentazione dell'istanza di riconoscimento decorre dall'apertura

della successione anziché dal momento della conoscenza della

disposizione testamentaria che, nel caso di specie, si avrebbe con

l'accettazione della nomina da parte dell'esecutore testamentario che

avviene con gli adempimenti previsti dall'art. 702 del codice civile;

che, secondo il rimettente, la norma censurata, in violazione

dell'art. 2 della Costituzione, comprimerebbe i diritti della

personalità "sia del de cuius che dell'ente da questi istituito",

privilegiando i diritti patrimoniali dei successibili rispetto ai

principi di solidarietà che trovano espressione con l'istituzione di

una fondazione le cui finalità corrispondano a pubblico interesse;

che l'art. 600 del codice civile sarebbe inoltre in contrasto

con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione, facendo decorrere un termine di decadenza, al cui

inutile spirare è connessa l'inefficacia della disposizione a favore

dell'ente non riconosciuto, ancor prima che l'ufficio dell'esecutore

testamentario abbia avuto inizio con gli adempimenti previsti

dall'art. 702 del codice civile, ben potendosi, peraltro, verificare

l'ipotesi che l'arco temporale considerato dalla disposizione in

esame sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato

dell'esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle

disposizioni testamentarie;

che la questione sarebbe rilevante, vertendosi, nel caso di

specie, in ipotesi di testamento pubblico ed essendo l'istanza per il

riconoscimento stata presentata oltre l'anno dall'apertura della

successione, sebbene entro l'anno dalla conoscenza della disposizione

testamentaria e dall'accettazione da parte degli esecutori

dell'ufficio;

che la rilevanza non sarebbe esclusa dalla abrogazione

dell'art. 600 del codice civile avvenuta in data successiva

all'introduzione del giudizio a quo in virtù del disposto della

legge n. 192 del 2000, perché la retroattività ivi prevista non

potrebbe spingersi oltre i limiti del diritto quesito, con la

conseguenza della perdurante applicazione del suddetto art. 600;

che, peraltro, la intervenuta abrogazione dell'art. 600 del

codice civile consentirebbe, ad avviso del giudice a quo di ritenere

positivamente recepito un principio generale, espressione

dell'esigenza di eliminare qualsiasi ostacolo alla realizzazione

della volontà del testatore, in conformità ai valori della mutata

coscienza sociale;

che si è costituito in giudizio uno degli attori nel

giudizio a quo, per chiedere che la questione sollevata sia

dichiarata inammissibile o, in ogni caso, infondata;

che la difesa della parte ha contestato anzitutto

l'ammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione

sarebbe stata notificata alle parti costituite nel giudizio a quo, ma

non alla convenuta rimasta contumace in quel giudizio, ed ha

rilevato, nel merito, che il termine previsto dall'art. 600 del

codice civile sarebbe congruo, assicurando in un tempo ragionevole lo

scioglimento del dubbio sulla destinazione dei beni e rispondendo

anche all'esigenza di tutela degli interessi degli eredi legittimi,

ricavabile dall'art. 42, quarto comma, della Costituzione;

che, secondo la difesa della parte, la norma impugnata non

prescinderebbe dalla conoscibilità, in quanto la eseguibilità del

testamento, da cui dipende la decorrenza del termine, presuppone la

pubblicazione del testamento e quindi proprio la sua conoscibilità,

assicurando che il decorso del termine muova da un fatto obiettivo e

non da una situazione psichica del soggetto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta

infondatezza della questione;

che la difesa erariale rileva, anzitutto, che le

disposizioni, ormai abrogate, richiedenti il previo riconoscimento

della personalità giuridica ai fini dell'efficacia degli atti di

liberalità sia inter vivos che mortis causa disposti a favore di

enti non riconosciuti erano ispirate al principio di favorire, nella

destinazione delle risorse economiche del paese, l'impiego in

attività produttive, impedendo, peraltro, che i testatori, violando

fondamentali principi di umanità, compissero ingiustificate

elargizioni in danno a congiunti in stato di indigenza;

che, secondo la difesa erariale, la fissazione di un termine

decadenziale di decorrenza certa, legato a situazioni oggettive,

avrebbe risposto all'esigenza di contemperare il rispetto della

volontà del de cuius con gli interessi dell'economia nazionale e con

quelli dei successibili;

che comunque, secondo la difesa erariale, l'art. 600 del

codice civile non precisa quale sia il momento dell'eseguibilità del

testamento pubblico, dovendo tale nozione essere ricavata da altre

norme e principi del codice in via di interpretazione, per cui la

censura del rimettente si risolverebbe nel dolersi dell'insegnamento

secondo il quale anche nel caso di nomina di esecutori testamentari

il testamento pubblico è eseguibile prima degli adempimenti previsti

dall'art. 702 del codice civile, e quindi in una questione di

interpretazione.

Considerato che il giudice a quo dubita - in riferimento agli

artt. 2 e 3 della Costituzione - della legittimità costituzionale

dell'art. 600 del codice civile, "nella parte in cui - secondo la

costante interpretazione giurisprudenziale - il termine per la

proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorre,

nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione

anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia

venuto a conoscenza";

che l'art. 600 del codice civile è stato abrogato

dall'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192 (Modifica

dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo

473 del codice civile);

che l'abrogazione dell'art. 600 del codice civile è

intervenuta in data successiva all'introduzione del giudizio a quo,

con la conseguenza della perdurante applicazione del suddetto

art. 600 alla fattispecie in questione;

che la ragione di inammissibilità relativa alla mancata

notifica dell'ordinanza di rimessione alla convenuta rimasta

contumace nel giudizio a quo, eccepita nella memoria della parte e

non più risollevata, può ritenersi superata per effetto della

successiva notifica dell'ordinanza di rimessione a tutte le parti,

anche contumaciali, del giudizio a quo;

che l'art. 600 del codice civile non precisa quale sia il

momento dell'eseguibilità del testamento pubblico;

che il rimettente ritiene che vi sia una costante

interpretazione giurisprudenziale per cui il termine per la

proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorra

dal momento della morte del testatore;

che la suddetta affermazione è in realtà contenuta in una

risalente sentenza della Corte di cassazione che tratta della

questione solo incidentalmente (Corte di Cassazione - sezione II -

5 luglio 1962, n. 1724);

che, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale non può

dirsi tanto consolidato da assurgere a diritto vivente;

che la nozione di eseguibilità del testamento pubblico di

cui all'art. 600 del codice civile deve essere ricavata da altre

norme contenute nel Codice e dai principi ispiratori;

che la motivazione dell'ordinanza di rimessione fa perno

sull'ipotesi in cui l'arco temporale considerato dall'art. 600 del

codice civile sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato

dell'esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle

disposizioni testamentarie, così da impedire o rendere

eccessivamente difficile la presentazione dell'istanza di

riconoscimento;

che la suddetta condizione non sembra ricorrere nel caso di

specie e che, comunque, dall'ordinanza non emergono indicazioni di

sorta;

che la motivazione sulla rilevanza della questione appare nel

complesso contraddittoria e comunque insufficiente, non consentendo a

questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale

condizione di proponibilità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte