Art. 706 c.c.
Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
[1]Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
[2]Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva