Art. 711 c.c.
Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Altre osservazioni sono state fatte sull'art. 704 concernente la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'esecutore. Mentre ho mantenuta intatta la norma che considera l'esecutore come una parte necessaria nei giudizi intentati contro l'eredità e gli attribuisce la facoltà d'intervenire in tutte le cause promosse dall'erede, mi è sembrato invece che fosse esorbitante, rispetto alle funzioni normali dell'esecutore, attribuire a questo la legittimazione attiva per tutte le azioni inerenti all'eredità. Ho infatti considerato che tale attribuzione poteva essere più un pericolo che un vantaggio per gli eredi, i quali dovrebbero in caso di soccombenza subire le conseguenze dannose di giudizi iniziati con scarsa ponderazione dall'esecutore, e ho quindi limitato tale legittimazione alle azioni che si riferiscono all'ufficio dell'esecutore. Mi sono pure discostato dall'altra proposta, di negare espressamente la rappresentanza processuale dell'esecutore che sia pure erede, quando questi sia in conflitto con gli altri coeredi. Mi è sembrato infatti che non vi fosse bisogno di una norma in proposito, essendo ovvio che l'esistenza di un conflitto di interessi paralizzi l'esercizio dei poteri attribuiti all'esecutore, quando questi devono essere esercitati anche nell'interesse degli altri coeredi. 337. -. L'art. 709 stabilisce che l'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi oltre l'anno. Si sarebbe voluto modificare la formulazione, per dire che il conto deve essere reso al termine della gestione e al termine di ciascun anno. Mi sono astenuto peraltro dall'accogliere il proposto emendamento, in quanto esso potrebbe far ritenere, come presupposto dalla legge, che la gestione dell'esecutore debba normalmente durare per parecchi anni. Nel testo coordinato dello stesso articolo ho chiarito che il testatore non può esonerare l'esecutore non dalla sola responsabilità per la gestione, come pareva risultare dal precedente testo, ma anche dall'obbligo di rendere il conto. Ho infine introdotto alcune modificazioni di carattere formale nel testo degli articoli 711 e 712 per mettere nella maggiore evidenza il carattere gratuito dell'ufficio di esecutore. Della divisione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 336
Ho in sede di coordinamento apportato una notevole semplificazione alle norme concernenti la divisione, evitando di collocare nel codice disposizioni proprie del codice di procedura civile o in questo ripetute, finchè ciò era compatibile con la necessaria chiarezza del regolamento dell'istituto. Mi sono pertanto attenuto al criterio di dettare le regole di diritto sostanziale concernenti tale materia, in modo che i condividenti possano trovare nel codice. In mancanza di particolari convenzioni, il regolamento legale della divisione. A queste regole si atterrà, naturalmente, anche il giudice, se la divisione è contenziosa, o il notaio, se d'accordo le parti gli deferiscono le operazioni relative. È stato necessario, peraltro, in questa ultima ipotesi, dettare una norma d'indole processuale: per garantire un'utile celerità alle operazioni, ho disposto che, qualora nel corso di esse sorgano contestazioni, queste sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza (art. 730). DISPOSIZIONI GENERALI.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art711 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 338