Art. 711 c.c.
Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 706 — Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario…
Art. 703 — Funzioni dell'esecutore testamentario
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta' del defunto. A tal fine, salvo contraria volonta' del
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art711 · fonte su Normattiva