Art. 727 c.c.
Norme per la formazione delle porzioni
[1]Salvo quanto e' disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione dell'entita' di ciascuna quota.
[2]Si deve tuttavia evitare, per quanto e' possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva