Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti del de cuius - Comunione ereditaria - Configurabilità - Conseguenze - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione - Fattispecie. 75 <!-- pag. 76 --> I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).
Cass. civ. n. 1486/2026Sez. 3Rv. 677672-01
Riguarda ancheart. 757 Codice civileart. 1295 Codice civileart. 1304 Codice civileart. 1314 Codice civile
Precedenti: 670786-01, 671830-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Divisione in natura di immobili comodamente divisibili - Costituzione giudiziale di asservimenti - Natura - Limiti - Conseguenze. · DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA In genere. · DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' In genere.
Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.
Cass. civ. n. 34215/2025Sez. 2Rv. 677438-01
Riguarda ancheart. 718 Codice civileart. 720 Codice civileart. 726 Codice civile
Precedenti: 669007-01, 659010-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI Criteri - Caratteristiche oggettive degli immobili da dividere - Aspetti strutturali e funzionali - Dovere del giudice di attenersi ad essi - Sussistenza - Caratteristiche soggettive - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.
Cass. civ. n. 25244/2025Sez. 2Rv. 676026-01
Riguarda ancheart. 718 Codice civileart. 720 Codice civileart. 726 Codice civile
Precedenti: 669007-01, 672805-01
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione ereditaria - Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 9869/2025Sez. 2Rv. 674537-01
Riguarda ancheart. 713 Codice civileart. 720 Codice civileart. 722 Codice civileart. 1112 Codice civileart. 762 Codice civile
Precedenti: 663570-01, 639451-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).