Art. 727 c.c.Norme per la formazione delle porzioni

[1]Salvo quanto e' disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione dell'entita' di ciascuna quota.

[2]Si deve tuttavia evitare, per quanto e' possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art727 · fonte su Normattiva