Art. 728 c.c.
Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È stato proposto di prevedere, in genere, la possibilità di attribuire a uno o più coeredi, congiuntamente, un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote. Una disposizione del genere, contenuta nel progetto della Commissione Reale, era stata considerata superflua nella redazione del progetto definitivo, perchè si era ritenuto che fosse implicitamente contenuta nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 264 del progetto stesso, che consentiva l'attribuzione a un coerede di un immobile indivisibile per ragioni di pubblica economia e d'igiene, anche se superasse la quota spettante al detto coerede. Senonchè ho rilevato che la situazione prevista dall'art. 264 del progetto era giustificata dalla necessità obbiettiva, affermata nel primo comma dell'articolo stesso, di evitare il frazionamento degli immobili con pregiudizio della pubblica economia. Ciò mi ha portato a considerare che l'attribuzione a più coeredi di un immobile, il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, può essere utile solo se sia giustificata dalla necessità di non frazionare l'immobile stesso; ma se tale esigenza non sussiste può esservi il pericolo di privare gli altri coeredi delle loro quote in natura, senza apprezzabile vantaggio degli interessi generali. La norma mi è sembrata pertanto pericolosa, come disposizione di carattere generale, mentre mi è sembrato utile enunziarla espressamente a proposito degli immobili indivisibili. In tali sensi perciò ho modificato, come ho già detto, l'art. 720.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 350
A proposito del retratto successorio è stato suggerito di seguire il criterio che tutti gli eredi aventi diritto a prelazione debbano esser posti in condizione di esercitarlo, in modo da escludere che il coerede, il quale intenda alienare la sua quota, possa a suo arbitrio scegliere l'uno o l'altro dei coeredi come acquirente. Ho approvato questo criterio e ho emendato la disposizione dell'art. 732, stabilendo che il termine per l'esercizio del diritto di prelazione decorre dall'ultima delle notificazioni fatte ai vari coeredi in tempi diversi. Conseguentemente ho aggiunto una disposizione, che mi fu suggerita, per regolare il caso in cui i coeredi, che intendono esercitare il diritto di riscatto, siano più. Quanto al termine di due mesi assegnato ai coeredi per esercitare il diritto di prelazione, ho preferito non abbreviarlo, considerando che prima della scadenza di esso devono compiersi le operazioni necessarie per effettuare il trasferimento di proprietà, operazioni che richiedono spesso lungo tempo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art728 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 351