Art. 728 c.c. — Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 663 — Legato imposto a un solo erede
… cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volonta' del testatore.…
Art. 751 — Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione. Quando tale danaro non basta e…
Art. 725 — Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti…
Art. 2342 — Conferimenti
… nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con…
Art. 767 — Facolta' del coerede di dare il supplemento
… troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.…
Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
… contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È stato proposto di prevedere, in genere, la possibilità di attribuire a uno o più coeredi, congiuntamente, un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote. Una disposizione del genere, contenuta nel progetto della Commissione Reale, era stata considerata superflua nella redazione del progetto definitivo, perchè si era ritenuto che fosse implicitamente contenuta nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 264 del progetto stesso, che consentiva l'attribuzione a un coerede di un immobile indivisibile per ragioni di pubblica economia e d'igiene, anche se superasse la quota spettante al detto coerede. Senonchè ho rilevato che la situazione prevista dall'art. 264 del progetto era giustificata dalla necessità obbiettiva, affermata nel primo comma dell'articolo stesso, di evitare il frazionamento degli immobili con pregiudizio della pubblica economia. Ciò mi ha portato a considerare che l'attribuzione a più coeredi di un immobile, il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, può essere utile solo se sia giustificata dalla necessità di non frazionare l'immobile stesso; ma se tale esigenza non sussiste può esservi il pericolo di privare gli altri coeredi delle loro quote in natura, senza apprezzabile vantaggio degli interessi generali. La norma mi è sembrata pertanto pericolosa, come disposizione di carattere generale, mentre mi è sembrato utile enunziarla espressamente a proposito degli immobili indivisibili. In tali sensi perciò ho modificato, come ho già detto, l'art. 720.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 350
A proposito del retratto successorio è stato suggerito di seguire il criterio che tutti gli eredi aventi diritto a prelazione debbano esser posti in condizione di esercitarlo, in modo da escludere che il coerede, il quale intenda alienare la sua quota, possa a suo arbitrio scegliere l'uno o l'altro dei coeredi come acquirente. Ho approvato questo criterio e ho emendato la disposizione dell'art. 732, stabilendo che il termine per l'esercizio del diritto di prelazione decorre dall'ultima delle notificazioni fatte ai vari coeredi in tempi diversi. Conseguentemente ho aggiunto una disposizione, che mi fu suggerita, per regolare il caso in cui i coeredi, che intendono esercitare il diritto di riscatto, siano più. Quanto al termine di due mesi assegnato ai coeredi per esercitare il diritto di prelazione, ho preferito non abbreviarlo, considerando che prima della scadenza di esso devono compiersi le operazioni necessarie per effettuare il trasferimento di proprietà, operazioni che richiedono spesso lungo tempo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 351
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art728 · fonte su Normattiva