Art. 745 c.c.
Frutti e interessi
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Frutti e interessi
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto all'art. 744, mi sono posto il problema se, di fronte al nuovo principio fissato nell'art. 750, per il quale anche le cose mobili devono essere imputate secondo il loro valore al tempo dell'aperta successione, fosse giustificato che l'esenzione dalla collazione per effetto del perimento per causa non imputabile al donatario non si estendesse alle cose deperibili con l'uso. Ho considerato che tale diverso trattamento delle cose deperibili non era effetto giustificato, dato che anche in tale ipotesi la causa che produce il perimento della cosa fa venir meno nel patrimonio del donatario quel valore che, senza la causa stessa, vi si sarebbe trovato al momento dell'apertura della successione. Tanto più poi che, se la cosa fosse deperita con l'uso in maniera tale da perdere ogni valore venale, il donatario, per il criterio dell'art. 750, nulla sarebbe tenuto a conferire, benchè ne avesse, interamente goduto. Ho formulato perciò in termini generali l'art. 744, in maniera che esso trovi applicazione qualunque sia la natura del bene donato. Ho, inoltre, nel nuovo testo, modificato la formulazione dell'art. 291 del testo precedente, coordinandola con quella degli articoli 673 e 1218.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 361
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art745 · fonte su Normattiva