Art. 745 c.c.
Frutti e interessi
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Frutti e interessi
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 750 — Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione. Se si tratta di cose delle quali non si puo' far uso senza consumarle, e il donatario le ha gia' consumate, si determina il valore…
Art. 747 — Collazione per imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art745 · fonte su Normattiva
Art. 751 — Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione. Quando tale danaro non basta e…