Art. 746 c.c.
Collazione d'immobili
[1]La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
[2]Se l'immobile e' stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva